IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, recante norme per la raccolta di campane facenti parte di edifici per il culto; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652; Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, concernente la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, per l'industria ed il commercio e per il commercio coni l'estero; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. La riconsegna e la posa in opera delle campane raccolte ai sensi del regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, saranno effettuate dallo Stato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto, con le norme stabilite negli articoli seguenti. E' abrogato l'art. 2 del regio decreto 23 aprile 1942, n. 505.